2 giugno 2015
Il Presidente del Consiglio ha dichiarato che il DDL sulla scuola si può migliorare, ma che non se ne può mettere in discussione l’impianto. Se accettato, questo modo di procedere vincolerebbe i Parlamentari – nonostante l’art. 67 della Costituzione – all’idea di scuola rappresentata dal testo approvato alla Camera.
Il Comitato nazionale di sostegno della legge di iniziativa popolare per una buona scuola per la Repubblica (LIP), insieme ai parlamentari che si oppongono alla proposta governativa, ritiene invece che ogni intervento legislativo sulla scuola debba essere anzitutto coerente con i principi affermati nella Costituzione.
Il Comitato stesso ha quindi formulato emendamenti indispensabili per salvaguardare i principi costituzionali, che vanno considerati non migliorativi del DDL, ma assolutamente alternativi alla sua logica, e che riguardano gli articoli: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,13,17,18,22.
In prima istanza essi sono stati concordati con la senatrice Mussini – prima firmataria della proposta di legge conseguente alla LIP -, che, integrandoli con altri, li ha inviati ai suoi colleghi senatori nell’auspicio di una larga convergenza da parte loro sulla salvaguardia della scuola prevista dalla Carta Costituzionale.
Proponiamo pertanto un incontro nel pomeriggio di mercoledì 3 giugno con i Senatori interessati a una gestione unitaria degli emendamenti, che sono coerenti con i seguenti presupposti politicoculturali:
1) Nelle istituzioni scolastiche statali, in attuazione dell’art. 33 Costituzione, devono innanzitutto essere affermati e garantiti libertà di insegnamento, pluralismo culturale e laicità.
2) Va quindi rifiutata ogni concentrazione del potere decisionale sul Dirigente Scolastico, perché il governo delle istituzioni scolastiche deve spettare agli organi collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto), in un rapporto di collaborazione con il DS e con il coinvolgimento di comitati dei genitori, studenti e personale ATA.
3) Per poter pienamente attuare libertà di insegnamento e far funzionare la scuola secondo principi democratici, i docenti devono avere il diritto di partecipare alle decisioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto senza alcun condizionamento e quindi senza vincoli di subordinazione al DS.
4) Per garantire l’imparzialità e il buon andamento previsti dalla Costituzione per la Pubblica Amministrazione, la gestione del personale deve obbedire a regole predeterminate in modo oggettivo e vincolante. Non possono quindi essere previsti spazi discrezionali, che possono favorire interventi clientelari e indebite pressioni;
5) L’assegnazione dei docenti alle scuole deve essere a tempo indeterminato e non sottoposta al ricatto del contratto triennale; assegnazioni, trasferimenti, utilizzazioni in compiti particolari devono inoltre continuare a essere disposti sulla base di quelle pubbliche graduatorie di merito che hanno finora consentito alla scuola di rimanere indenne dai fenomeni corruttivi diffusi nel nostro Paese;
6) Al fine di evitare strutture sovrapposte agli organi collegiali e di realizzare forme di cooperazione tra le diverse istituzioni scolastiche di uno stesso ambito territoriale con i consigli scolastici locali previsti dall’art. 5 DPR n. 233/99 si possono attivare organi collegiali territoriali, rappresentativi delle istituzioni scolastiche.
7) Va salvaguardato il principio costituzionale secondo cui le scuole private, anche se paritarie, non possono comportare nessun onere per lo Stato, anche sotto forma di detrazione fiscale.
Nello stesso tempo lo Stato deve garantire a tutte le istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie necessarie, con priorità per le finalità indicate nell’art. 2 e con la previsione del raggiungimento graduale del 6% del PIL, media europea.
8) Va previsto un piano pluriennale per l’immissione in ruolo di tutto il personale precario, al fine di garantire il diritto al lavoro di coloro che finora hanno garantito il funzionamento della scuola e di rispettare i diritti già riconosciuti dalla L. n. 296/06 e dall’UE.
9) Per un’effettiva autonomia del sistema scolastico statale, gli organi collegiali territoriali già previsti dal DPR n. 233/99 devono avere un effettivo potere decisorio, in materia di indirizzi culturali e anche per le definizioni delle forme di valutazione del sistema scolastico.
10) Va mantenuto il valore legale del titolo di studio e deve perciò essere definita la quantità massima del curriculum opzionale degli studenti. La definizione delle attività di scuola-lavoro deve rimanere in capo agli organi collegiali della scuola. Le aziende individuate devono ispirare la propria attività agli articoli 36 e seguenti della Costituzione.
11) Considerata la parzialità della proposta governativa e l’esigenza di un forte processo di riforma della scuola, i temi indicati nell’art. 22 per la delega al Governo devono essere stralciati, per permettere un approfondimento culturale reale e serio e un conseguente intervento legislativo adeguato. In ogni caso non può essere assolutamente consentita una delega al Governo in materie così ampie ed importanti senza la definizione di criteri dettagliati e principi generali. Per altro, la Costituzione vieta deleghe in bianco.
Scarica qui il testo degli emendamenti proposti