25 aprile 2012
Nella giornata di ieri l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha pubblicato la nota MIUR/AOODRVE/UFF.III/5585/C21 relativa alle Indicazioni operative e all’assegnazione del contingente dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2012/13 della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e degli insegnanti di sostegno. Per la scuola secondaria seguirà a breve una nota ad hoc.
La nota, come tutte le ultime comunicazioni provenienti dall’USR è firmata dalla dr.ssa Gianna Miola, vice direttore generale, ma di fatto diventata la persona che gestisce l’Ufficio.
Il documento, piuttosto corposo e che vi invitiamo qui a leggere nel dettaglio, puntualizza diversi aspetti del percorso di assegnazione e di utilizzo degli organici per il prossimo anno scolastico, legandoli al testo della C.M. n. 25 del 29 marzo 2012 – schema di decreto interministeriale – Organico di diritto personale docente a.s. 2012/2013: cercheremo di seguito di richiamare le cose che ci sono sembrate più importanti.
Formazione delle classi per le scuole di ogni ordine e grado
Viene ribadito che le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel “Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133” approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2009 n. 151, che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998 n. 331 e il D.M. 3 giugno 1999; per facilitare il lavoro vengono riassunti in una tabella i parametri principali:
Tipologia di scuola
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numero minimo di alunni
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numero massimo di alunni
classi iniziali
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scuola dell’infanzia (art.9) |
18 |
26 (fino a 29) |
scuola primaria (art.10)
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15 (classi iniziali e successive alla prima) |
27 |
comuni montani |
10 |
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pluriclassi |
8 |
18 |
scuola secondaria di I grado (art.11)
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18
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27 (fino a 28) elevabili a 30 solo nel caso di un’unica prima |
- mantenimento cl. successive alla prima (numero medio)
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20 |
30 |
scuola secondaria di II grado (art.16) – |
27
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27 totali – con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario |
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10
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- mantenimento cl. intermedie
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22 |
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classi articolate |
27 totali – con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario |
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La nota dimentica però di sottolineare che il D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 permette di derogare a questi limiti fino al 10% anche nelle scuole primarie e nelle secondarie di II grado, di fatto innalzando i valori massimi rispettivamente a 30 e 33 alunni: ci preme sottolinearlo perché nelle nostre realtà territoriali negli ultimi due anni si sono già registrati diversi casi in cui questi valori sono stati raggiunti, con conseguenze nefaste per la didattica.
Inoltre le classi e le sezioni che accolgono alunni disabili dovranno formarsi, di regola, rispettando i seguenti limiti:
classi con la presenza di 1 alunno disabile: massimo 25 alunni
classi con la presenza di 2 alunni disabili: massimo 20 alunni
classi con la presenza di 1 alunno disabile grave, nel caso di esplicita e motivata necessità di riduzione del numero di alunni (c. 2, art. 5, DPR 81/2009): massimo 20 alunni.
Richiami specifici per la scuola dell’infanzia
Non dovrà essere superato, nell’organico di diritto provinciale, il numero di posti attivato nell’organico di fatto del corrente anno scolastico 2011/12: detto più semplicemente non potranno essere attivate nuove sezioni di scuola dell’infanzia in tutto il territorio regionale: ancora una volta viene di fatto incentivata la presenza delle scuole parificate a cui l’utenza deve rivolgersi per la cronica carenza di strutture statali (siamo in assoluto la regione in cui il numero di scuole parificate è in percentuale il più alto dell’intera Italia: il 67% dei nostri alunni non può utilizzare scuole statali e deve rivolgersi a strutture private! [vedi qui i dati])
Inoltre viene ricordato che, qualora le richieste di iscrizione siano in numero superiore alla capienza delle sezioni, deve essere data la precedenza ai bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.
Richiami specifici per la scuola primaria
Lunga e articolata la parte della nota rivolta alle scuole primarie.
Viene inizialmente richiamata l’esclusiva responsabilità dei Dirigenti scolastici sia nel proporre all’Amministrazione scolastica classi non a norma, sia nel corretto utilizzo delle risorse di organico assegnate all’istituto.
A seguire si sottolinea che il contingente assegnato dal MIUR alla regione Veneto, anche se leggermente incrementato rispetto a quello autorizzato per l’a.s. 2011/12, non consente di far fronte in modo completo al consistente incremento del numero degli alunni e quindi è necessario prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle risorse di organico, in modo che le stesse rispondano innanzitutto alle esigenze delle classi a norma, costituite cioè nel rispetto dei parametri numerici fissati dal D.P.R. n. 81/2009.
Per l’a.s. 2012/13, il calcolo dell’organico di ogni istituto, operato dal sistema informativo, viene effettuato moltiplicando per 27 il numero delle classi prime, seconde, terze e quarte, per 30 quello delle classi quinte e dividendo il prodotto per 22 (orario contrattuale d’obbligo d’insegnamento di ciascun docente).
Il risultato dell’operazione costituisce l’organico d’istituto, in termini di posti cattedra e spezzoni orario, che si incrementa in caso di funzionamento di classi a tempo pieno, che devono funzionare a 40 ore settimanali con due insegnanti.
Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto prevedeva la C. M. n. 25 del 29 marzo 2012.
Nel seguito, però, intervengono alcune interpretazioni che consolidano le scelte già effettuate lo scorso anno scolastico dall’USR, interpretazioni che forzano anche questa volta in modo poco ortodosso il testo ministeriale; il problema è collegato all’utilizzo delle ore “tolte” alle future classi quarte per ottemperare al calcolo dell’organico.
Fino all’attuale anno scolastico le classi quarte venivano conteggiate a 30 ore, il prossimo a 27 (ciò è legato al fatto che anche nelle quarte entrerà la ristrutturazione Gelmini).
Bene, nella circolare 25 del MIUR, a proposito di queste ore viene detto che: “Le economie che si determinano per il trascinamento dell’attuazione della riforma vanno comunque utilizzate nella stessa scuola per il potenziamento dell’offerta formativa e del tempo”.
Il testo della nota dell’USR recita invece così: Le economie derivanti dalle tre ore delle classi quarte a tempo normale saranno utilizzate nella stessa scuola qualora consentano la salvaguardia della titolarità dei docenti, evitando quindi l’insorgere di situazioni di soprannumero.
Quindi nella nostra regione le ore saranno “restituite” solamente in quelle scuole in cui genererebbero situazioni di sovrannumerarietà; si tratta, come accaduto in altre occasioni (docenti specialisti d’inglese lo scorso anno scolastico) di un tentativo di racimolare qua e là scampoli di ore per costituire qualche posto aggiuntivo: ma se di questi posti c’è effettivamente bisogno (e c’è, o come c’è…) perché non deve provvedere direttamente il MIUR assegnando organici adeguati? Perché solo ad alcune scuole saranno lasciate le ore delle quarte, non permettendo a tutte in egual modo di utilizzare questa piccola boccata di ossigeno arrivata dopo tre anni di tagli indiscriminati?
Classi a Tempo Pieno
La possibilità di accogliere le richieste relative alle classi prime che chiedono di funzionare a tempi pieno avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
1) nello stesso Istituto, attribuzione di tante nuove prime a tempo pieno quante sono quelle attualmente funzionanti;
2) concessione di nuove classi a tempo pieno alle istituzioni scolastiche ove attualmente non è attivata tale tipologia di classi;
3) incremento di classi a tempo pieno nelle scuole dove è già presente questo tipo di classi.
Le classi a tempo pieno successive alle prime saranno attivate, al fine di garantire la continuità didattica, in numero pari alle precedenti classi della stessa tipologia avviate nel corrente anno scolastico.
Per l’a.s. 2012/13 non è pertanto consentito attivare ulteriori classi a tempo pieno oltre a quelle che garantiscono la continuità dei corsi già formalmente avviati.
La nota sottolinea inoltre l’obbligo di far funzionare le classi a t.p. per non meno 40 ore settimanali, comprensive del tempo dedicato alla mensa, con rientri pomeridiani.
Solo le 4 ore in più rispetto alle 40 settimanali potranno essere utilizzate, nell’ambito dell’organico d’istituto, per l’ampliamento del tempo scuola e per altre attività, sulla base del Piano dell’offerta formativa.
In seguito la nota riporta che “dai dati del monitoraggio avviato da questa Direzione, riguardante il tempo scuola attivato nelle scuola primaria per l’a.s. in corso, risulta che non sempre le risorse di organico vengono impiegate in maniera corretta e legittima”.
A tal fine si evidenzia che, pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, devono comunque essere rispettate le seguenti regole e priorità:
1) l’orario delle classi a tempo pieno, formalmente autorizzate dall’UST, non deve essere inferiore alle 40 ore settimanali, comprensive della mensa. Residuano pertanto solo 4 ore da utilizzare come di seguito indicato;
2) l’orario delle classi ordinarie (27 o 30), non deve essere ridotto per coprire le ore di mensa, nell’ipotesi di tempo scuola organizzato su cinque giorni;
3) le 4 ore che residuano per ogni classe a tempo pieno, e le ore che si liberano per la presenza del docente esterno di religione cattolica o per altre cause, devono prioritariamente essere impiegate come segue:
a) garantire la continuità del tempo scuola con rientri pomeridiani avviato negli anni scolastici precedenti, assicurando la copertura del tempo mensa;
b) garantire il più possibile la copertura delle attività alternative alla Religione cattolica;
c) organizzare con rientri pomeridiani, sulla base delle richieste delle famiglie, le future classi prime non a tempo pieno, assicurando la copertura del tempo mensa, compatibilmente con le risorse orarie disponibili;
d) organizzare attività didattiche ed educative in base al Piano dell’offerta formativa.
Queste indicazioni, che non compaiono nel testo della C.M. n. 25 del MIUR, sono state redatte autonomamente dall’USR; segnaliamo che, come già accaduto altre volte, questa rigida interpretazione servirà a rendere sempre più difficile (se non addirittura impossibile) usare qualche ora di contemporaneità nelle classi a tempo pieno; detto in altri termini, dove finora non erano arrivati ne Gelmini gli scorsi anni, ne Profumo quest’anno, arriva Gianna Miola, condannando definitivamente a lezioni solo ed esclusivamente frontali gli alunni che frequentano i tempi pieni del Veneto.
Infine per il secondo anno consecutivo l’USR interviene con proprie istruzioni in merito agli insegnanti specialisti di lingua inglese.
La C. M. n. 25 del 29 marzo 2012 del MIUR in merito recita:
L’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella classi seconde, tre ore nelle restanti classi). A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l’assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Le SS.LL., nel corso delle apposite conferenze di servizio, avranno cura di richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su tale adempimento.
Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l’equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.
Leggiamo ora come ha deciso di “ampliare” le indicazioni l’USR del Veneto:
In relazione alle differenziate situazioni che si verranno a determinare nelle istituzioni scolastiche in ragione della necessità più o meno consistente di fare ricorso agli specialisti di lingua inglese, aggiuntivi rispetto all’organico di base calcolato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Le SS.LL., dopo aver effettuato la prima assegnazione del predetto organico di base, prenderanno in esame le richieste dei Dirigenti delle scuole dove, dopo aver coperto nella misura massima possibile le ore/posti di lingua inglese con i docenti titolari specializzati (o in possesso degli altri requisiti), si presenta la necessità di nominare, sui posti residuati da tali operazioni, altri insegnanti di lingua inglese (specialisti).
Provvederanno quindi ad autorizzare tali posti di lingua inglese e, nello stesso tempo, a detrarre un corrispondente numero di posti e ore comuni, pari al numero di posti e ore di lingua inglese da assegnare agli specialisti.
In questo modo si raggiunge un equilibrio tra gli organici delle istituzioni scolastiche, altrimenti differenziati in relazione alla presenza più o meno consistente di specialisti di lingua inglese.
Tradotto in lingua italiana: siccome potrebbe succedere che in una scuola non ci siano sufficienti insegnanti “normali” con i requisiti per insegnare lingua inglese, noi vi diamo lo specialista, come indicato dal ministero, ma contemporaneamente vi togliamo dall’organico un insegnante “normale”.
Questa ulteriore razionalizzazione (che viene spacciata per “riequilibrio dell’organico”, pur sapendo che praticamente in quasi tutte le istituzioni scolastiche c’è la necessità di almeno uno specialista di lingua inglese) toglierà alle scuole la possibilità di recuperare un minimo di ore da poter sfruttare come contemporaneità, supplenze temporanee, recupero alunni svantaggiati, attività alternativa alla religione cattolica.
E’ anche grazie a questo sagace uso degli organici che il prossimo anno scolastico i nostri bambini potranno avere solo ed esclusivamente ore frontali di lezione, totale assenza di laboratorialità (con buona pace delle Indicazioni Nazionali…) e classi smembrate suddivise nelle altre quando un docente sarà assente da scuola.
A questo punto l’incipit della nota “Tenuto conto che il contingente assegnato dal MIUR a questa regione, anche se leggermente incrementato rispetto a quello autorizzato per l’a.s. 2011/12, non consente di far fronte in modo completo al consistente incremento del numero degli alunni” rende solo più palese il fatto che, ancora una volta, gli scherani (l’USR) riescono ad essere peggiori del re (MIUR).